Codice di Diritto Societario
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO V
Della società per azioni
SEZIONE VI Bis
Dell'amministrazione e del controllo
PARAGRAFO 2
Degli amministratori
Art. 2380-bis
Amministrazione della società
I. La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. (1)
II. L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.
III. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
IV. Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.
V. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.
____________________
(1) Comma sostituito dall'art. 377 del Decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Il comma sostituito recitava: «La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.». Ai sensi dell’art. 389 del citato Decreto legislativo, la modifica entra in vigore il 16 marzo 2019.
LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO V
Della società per azioni
SEZIONE VI Bis
Dell'amministrazione e del controllo
PARAGRAFO 2
Degli amministratori
Art. 2380-bis
Amministrazione della società
I. La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. (1)
II. L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.
III. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
IV. Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.
V. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.
(1) Comma sostituito dall'art. 377 del Decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).
Il comma sostituito recitava:
«La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.». Ai sensi dell’art. 389 del citato Decreto legislativo, la modifica entra in vigore il 16 marzo 2019.
Il comma è stato da ultimo modificato dall'art. 40, comma 2, d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 che ha aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori.». Ai sensi dell'art. 42, comma 1, del citato decreto la presente disposizione entra in vigore il 20 novembre 2020.