Codice di Procedura Civile
LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO III
Delle parti e dei difensori
CAPO II
Dei difensori
Disposizioni generali
TITOLO III
Delle parti e dei difensori
CAPO II
Dei difensori
Art. 87
Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico
I. La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.