Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO III
Delle parti e dei difensori
CAPO II
Dei difensori

Art. 87
Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico

I. La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.