Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO III
Delle parti e dei difensori
CAPO II
Dei difensori

Art. 86

Difesa personale della parte
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.



GIURISPRUDENZA


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