Codice di Procedura Civile
LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO VIII-bis
Dei procedimenti collettivi
Art. 840-ter
Forma e ammissibilità della domanda
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. La domanda per l’azione di classe si propone con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.
II. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito del decreto, nell’area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l’agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.
III. Il procedimento è regolato dal rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti (1) ed è definito con sentenza, resa nel termine di trenta giorni successivi alla discussione orale della causa. Non può essere disposto il mutamento del rito. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un’istruttoria davanti a un’autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.
IV. La domanda è dichiarata inammissibile:
a) quando è manifestamente infondata;
b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell’articolo 840-bis ;
c) quando il ricorrente versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del resistente;
d) quando il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.
V. L’ordinanza che decide sull’ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell’area pubblica del portale dei servizi telematici di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla pronuncia.
VI. Quando l’inammissibilità è dichiarata a norma del quarto comma, lettera a), il ricorrente può riproporre l’azione di classe quando si siano verificati mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
VII. L’ordinanza che decide sull’ammissibilità dell’azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Sul reclamo la corte di appello decide, in camera di consiglio, con ordinanza entro trenta giorni dal deposito del ricorso introduttivo del reclamo. In caso di accertamento dell’ammissibilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale adito per la prosecuzione della causa. Il reclamo avverso le ordinanze ammissive non sospende il procedimento davanti al tribunale.
VIII. Con l’ordinanza di inammissibilità e con quella che, in sede di reclamo, conferma l’ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese.
(1) L’art. 3, comma 8, lettera v) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al terzo comma le parole «dal rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti» con le seguenti: «dal rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti».