Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO VI
Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche

Art. 794

Provvedimenti del giudice
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. All'udienza il giudice, accertata la regolarità del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell'acquirente che ha chiesto la liberazione, e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti.