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Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO VI
Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche

Art. 794

Provvedimenti del giudice

I. All'udienza il giudice, accertata la regolarità del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell'acquirente che ha chiesto la liberazione, e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti.