Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO III
Della copia e della collazione degli atti pubblici

Art. 744
Copie o estratti da pubblici registri

I. I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.