Codice di Procedura Civile
LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO III
Della copia e della collazione degli atti pubblici
Dei procedimenti speciali
TITOLO III
Della copia e della collazione degli atti pubblici
Art. 743
Copia degli atti
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorché l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo.
II. La copia d'un testamento pubblico non può essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia.