Codice di Procedura Civile
LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO II
Del pubblico ministero
Art. 70
Intervento in causa del pubblico ministero
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio:
1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;
3-bis) nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori; (1)
4) (abrogato);
5) negli altri casi previsti dalla legge.
II. Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.
III. Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.
(1) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.