Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO II
Del pubblico ministero

Art. 70
Intervento in causa del pubblico ministero (1)

I. Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio:

1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;

2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;

3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;

4) (abrogato);

5) negli altri casi previsti dalla legge.

II. Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.

III. Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.

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(1) La Corte cost., con sentenza 25 giugno 1996, n. 214, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino "provvedimenti relativi ai figli", nei sensi di cui agli artt. 9 l. 1° dicembre 1970, n. 898 e 710 c.p.c. come risulta a seguito della C. cost. n. 416 del 1992.

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO II
Del pubblico ministero

Art. 70
Intervento in causa del pubblico ministero

I. Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio:

1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;

2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;

3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;

4) (abrogato);

5) negli altri casi previsti dalla legge.

II. Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge. (1)

III. Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.

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(1) Comma aggiunto dall'art. 75 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, entrato in vigore il 22 giugno 2013 e convertito in legge, con modificazioni dalla legge 20 agosto 2013, n. 194. La disposizione si applica ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo al 5 settembre 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO II
Del pubblico ministero


Art. 70
Intervento in causa del pubblico ministero

I. Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio:

1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;

2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;

3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;

3-bis) nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori; (1)

4) (abrogato);

5) negli altri casi previsti dalla legge.

II. Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.

III. Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.

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(1) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.