Codice di Procedura Civile
LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO I
Del procedimento d'ingiunzione
Art. 654
Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. L’esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del conciliatore, del pretore o del presidente [...] (1).
II. Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà.
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(1) L’art. 3, comma 8, lettera e) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al primo comma le parole «scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione».
(1) L’art. 3, comma 8, lettera e) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al primo comma le parole «scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione».