Codice di Procedura Civile
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO III
Del ricorso per cassazione
SEZIONE II
Del procedimento e dei provvedimenti
Art. 390
Rinuncia
I. La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza, o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375.
II. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.
III. L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO III
Del ricorso per cassazione
SEZIONE II
Del procedimento e dei provvedimenti
Art. 390
Rinuncia
I. La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell’adunanza camerale, o finché non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter. (1)
II. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.
III. L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.
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(1) L'articolo 75, comma 1, lettera c), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modifiche in l. 9 agosto 2013, n. 98, ha sostituito le parole «o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all'articolo 375», con le parole: «o sino alla data dell’adunanza camerale, o finché non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter.». La modifica si applica ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. L'art. 1-bis, comma 1, lett. h) del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modifiche in l. 25 ottobre 2016, n. 197 ha quindi sostituito le parole: «o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter» con le parole: «o sino alla data dell'adunanza camerale, o finche' non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter». La modifica 1 si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio».
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO III
Del ricorso per cassazione
SEZIONE II
Del procedimento e dei provvedimenti
Art. 390
Rinuncia
I. La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale [...]. (1)
II. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.
III. Del deposito dell'atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria. (2)
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(1) Comma modificato dall'art. 3, comma 28, lett. m) del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha soppresso le parole «, o finché non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter». L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data. 6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
(2) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 28, lett. m) del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data. 6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".