Codice di Procedura Civile
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO III
Del ricorso per cassazione
SEZIONE II
Del procedimento e dei provvedimenti
Art. 391
Pronuncia sulla rinuncia
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fi ssata la data della decisione. (1)
II. Il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. (2)
III. Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.
IV. La condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
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(1) Comma sostituito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. La modifica si applica ai ricorsi depositati successivamente al 30 ottobre 2016, data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
(2) Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, dopo la parola "il decreto", ha inserito le parole ", l'ordinanza". La modifica si applica ai ricorsi depositati successivamente al 30 ottobre 2016, data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.