Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO II
Del procedimento davanti al giudice di pace
Art. 321
Decisione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'articolo 281-sexies, ma se non dà lettura della sentenza in udienza la deposita entro quindici giorni dalla discussione (1).
II. [...] (2)
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(1) L’art. 3, comma 3, lettera c), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha aggiunto al primo comma, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 281-sexies», le seguenti: «, ma se non dà lettura della sentenza in udienza la deposita entro quindici giorni dalla discussione».
(2) Comma abrogato dall’art. 3, comma 3, lettera c), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma abrogato recitava: «II. La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.»
(1) L’art. 3, comma 3, lettera c), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha aggiunto al primo comma, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 281-sexies», le seguenti: «, ma se non dà lettura della sentenza in udienza la deposita entro quindici giorni dalla discussione».
(2) Comma abrogato dall’art. 3, comma 3, lettera c), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma abrogato recitava: «II. La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.»