Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO III-bis
Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
Art. 281-sexies
Decisione a seguito di trattazione orale
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
II. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata [...] (1).
III. Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.
(1) L’art. 3, comma 2, lettera ee) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al secondo comma le parole «in cancelleria».