Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO III-bis
Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

Art. 281-sexies
Decisione a seguito di trattazione orale

I. Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

II. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO III-bis
Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

Art. 281-sexies

Decisione a seguito di trattazione orale


I. Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

II. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

III. Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni. (1)

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(1) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 19, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO III-bis
Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica


Art. 281-sexies
Decisione a seguito di trattazione orale

I. Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

II. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata [...] (1).

III. Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.

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(1) L’art. 3, comma 2, lettera ee) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al secondo comma le parole «in cancelleria».