Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE III
Dell'istruzione probatoria
PARAGRAFO 1
Della nomina e delle indagini del consulente tecnico
Art. 200
Mancata conciliazione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita [...] nel termine fissato dal giudice istruttore.
II. Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116, secondo comma.
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(1) L’art. 3, comma 2, lettera s) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al primo comma le parole «in cancelleria».
(1) L’art. 3, comma 2, lettera s) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al primo comma le parole «in cancelleria».