Codice di Procedura Civile
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE III
Dell'istruzione probatoria
PARAGRAFO 1
Della nomina e delle indagini del consulente tecnico
Art. 200
Mancata conciliazione
I. Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.
II. Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116, secondo comma.
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE III
Dell'istruzione probatoria
PARAGRAFO 1
Della nomina e delle indagini del consulente tecnico
Art. 200
Mancata conciliazione
I. Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita [...] nel termine fissato dal giudice istruttore.
II. Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116, secondo comma.
(1) L’art. 3, comma 2, lettera s) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al primo comma le parole «in cancelleria».