Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE III
Dell'istruzione probatoria
PARAGRAFO 1
Della nomina e delle indagini del consulente tecnico
Art. 192
Astensione e ricusazione del consulente
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.
II. Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando [...] (1) ricorso al giudice istruttore.
III. Questi provvede con ordinanza non impugnabile.
(1) L’art. 3, comma 2, lettera q) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al secondo comma le parole «nella cancelleria».