Codice di Procedura Civile
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE II
Della trattazione della causa
Art. 186-bis
Ordinanza per il pagamento di somme non contestate
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione (1).
II. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.
III. L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.
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(1) Periodo aggiunto dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1 marzo 2006.