Codice di Procedura Civile
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE II
Della trattazione della causa
Art. 186-bis
Ordinanza per il pagamento di somme non contestate
I. Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite.
II. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.
III. L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE II
Della trattazione della causa
Art. 186-bis
Ordinanza per il pagamento di somme non contestate
I. Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione (1).
II. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.
III. L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.
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(1) Periodo aggiunto dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1 marzo 2006.