Codice di Procedura Civile
LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti
SEZIONE I
Degli atti in generale
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti
SEZIONE I
Degli atti in generale
Art. 124
Interrogazione del sordo e del muto
I. Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto (1), le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.
II. Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 122, ultimo comma.
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(1) L'art. 1 l. 20 febbraio 2006, n. 95 ha disposto che in tutte le disposizioni legislative vigenti il termine «sordomuto» sia sostituito con l'espressione «sordo».