Codice di Procedura Civile
LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti
SEZIONE I
Degli atti in generale
Art. 123
Nomina del traduttore
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 193 (1).
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(1) L’art. 3, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito le parole «dell'articolo precedente» con le seguenti: «dell'articolo 193».
(1) L’art. 3, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito le parole «dell'articolo precedente» con le seguenti: «dell'articolo 193».