Codice di Procedura Civile
LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO IV
Dell'esercizio dell'azione
Disposizioni generali
TITOLO IV
Dell'esercizio dell'azione
Art. 105
Intervento volontario
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
II. Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.