Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO IV
Dell'esercizio dell'azione

Art. 104

Pluralità di domande contro la stessa parte
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'articolo 10, secondo comma.

II. È applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.



GIURISPRUDENZA


La selezione di decisioni associate ai vari argomenti è accessibile dalla nuova versione della Rivista senza pubblicità:


ENTRA IN PREMIUM