Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo V - Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi

Art. 94

Effetti della domanda (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE


I. La domanda di cui all’articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento. (CCII)

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(1) Articolo sostituito dall’art. 79 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.


GIURISPRUDENZA


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