ilcaso.it

Legge Fallimentare e Massimario

TITOLO II - Del fallimento
Capo V - Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi

Art. 94

Effetti della domanda (1)

I. La domanda di cui all’articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.

________________

(1) Articolo sostituito dall’art. 79 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.