Legge Fallimentare e Massimario
Capo IV - Della custodia e della amministrazione delle attività fallimentari
Art. 88
Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore
I. Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.
II. Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia annotato nei pubblici registri.
Capo IV - Della custodia e della amministrazione delle attività fallimentari
Art. 88
Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore
I. Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito. (CCII)
II. Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri. (1)
(CCII)
(1) Comma modificato dall’art. 5 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).