Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. III - Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Art. 71
Effetti della revocazione

I. Colui che per effetto della revoca prevista nelle disposizioni precedenti ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimento per il suo eventuale credito.

TITOLO II - Del fallimento
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. III - Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Art. 71
Effetti della revocazione (1)



(abrogato)



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(1) Articolo abrogato dall’art. 56 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.