Legge Fallimentare e Massimario
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. I - Degli effetti del fallimento per il fallito
Art. 46
Beni non compresi nel fallimento
I. Non sono compresi nel fallimento:
1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;
3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli ed i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare, salvo quanto è disposto dagli artt. 170 e 326 del codice civile;
4) i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti dotati, salvo quanto è disposto dall'art. 188 del codice civile;
5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
II. I limiti previsti nel n. 2 di questo articolo sono fissati con decreto del giudice delegato.
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. I - Degli effetti del fallimento per il fallito
Art. 46
Beni non compresi nel fallimento
I. Non sono compresi nel fallimento:
1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale; (CCII)
2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia; (CCII)
3) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall’articolo 170 del codice civile; (1) (CCII)
4) (soppresso) (2)
5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. (CCII)
II. I limiti previsti nel primo comma, n. 2, sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia. (3)
(CCII)
(1) N. 3 sostituito dall’art. 43 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) N. 4 soppresso dall’art. 43 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(3) Comma sostituito dall’art. 43 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.