Legge Fallimentare e Massimario
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. III - Del curatore
Art. 31
Poteri del curatore
I. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato.
II. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione scritta dal giudice delegato, salvo in materia di contestazioni e di tardive denunzie di crediti e di diritti reali mobiliari.
III. Il curatore non può assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento.
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. III - Del curatore
Art. 31
Gestione della procedura (1)
I. Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite. (CCII)
II. Egli non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore. (CCII)
III. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.
(CCII)
(1) Articolo sostituito dall’art. 27 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.