Legge Fallimentare e Massimario


 
TITOLO II - Del fallimento
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. III - Del curatore

Art. 31
Poteri del curatore

I. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato.



II. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione scritta dal giudice delegato, salvo in materia di contestazioni e di tardive denunzie di crediti e di diritti reali mobiliari.





III. Il curatore non può assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento.

TITOLO II - Del fallimento
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. III - Del curatore

Art. 31
Gestione della procedura (1)


I. Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite. (CCII) [solo per utenti Premium]

II. Egli non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore. (CCII) [solo per utenti Premium]

III. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento. (CCII) [solo per utenti Premium]

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(1) Articolo sostituito dall’art. 27 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.