Legge Fallimentare e Massimario
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. II - Del giudice delegato
Art. 26
Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Salvo che [...] sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio. (CCII) [solo per utenti Premium]
II. Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse. (CCII) [solo per utenti Premium]
III. Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest’ultimo ha emesso il provvedimento. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione. (CCII) [solo per utenti Premium]
IV. Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria. (CCII) [solo per utenti Premium]
V. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento. (CCII) [solo per utenti Premium]
VI. Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare; (CCII) [solo per utenti Premium]
2) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito; (CCII) [solo per utenti Premium]
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni; (CCII) [solo per utenti Premium]
4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. (CCII) [solo per utenti Premium]
VII. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso. (CCII) [solo per utenti Premium]
VIII. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto. (CCII) [solo per utenti Premium]
IX. Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni. (CCII) [solo per utenti Premium]
X. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte d’appello, e depositando una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. (CCII) [solo per utenti Premium]
XI. L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste. (CCII) [solo per utenti Premium]
XII. All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d’ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente. (CCII) [solo per utenti Premium]
XIII. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.
(CCII) [solo per utenti Premium]
(1) Articolo sostituito dall’art. 3 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).