Legge Fallimentare e Massimario
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. II - Del giudice delegato
Art. 26
Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Salvo che [...] sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio. (CCII)
II. Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse. (CCII)
III. Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest’ultimo ha emesso il provvedimento. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione. (CCII)
IV. Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria. (CCII)
V. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento. (CCII)
VI. Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare; (CCII)
2) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito; (CCII)
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni; (CCII)
4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. (CCII)
VII. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso. (CCII)
VIII. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto. (CCII)
IX. Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni. (CCII)
X. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte d’appello, e depositando una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. (CCII)
XI. L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste. (CCII)
XII. All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d’ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente. (CCII)
XIII. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.
(CCII)
(1) Articolo sostituito dall’art. 3 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).