Legge Fallimentare e Massimario
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. II - Del giudice delegato
Art. 26
Reclamo contro il decreto del giudice delegato
I. Contro i decreti del giudice delegato, salvo disposizione contraria, è ammesso reclamo al tribunale entro tre giorni dalla data del decreto, sia da parte del curatore, sia da parte del fallito, del comitato dei creditori e di chiunque vi abbia interesse (1).
II. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio.
III. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto (2).
(1) C. cost. 19 novembre 1985, n. 303, ha dich. l'illeg. cost. del comma, ove fa decorrere il termine di tre giorni per il reclamo al tribunale dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data della comunicazione dello stesso ritualmente eseguita.
(2) C. cost. 23 marzo 1981, n. 42, ha dich. l'illeg. cost. del articolo, in relazione all'art. 23, ove assoggetta al reclamo al tribunale, disciplinato nel modo ivi previsto, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di piani di riparto dell'attivo. C. cost. 19 novembre 1985, n. 303, ha dich. l'illeg. cost. del articolo, in riferimento agli artt. 23, primo comma, e 25, n. 7, ultima proposizione, ove assoggetta a reclamo al tribunale il decreto con il quale il giudice delegato liquida il compenso a qualsiasi incaricato per l'opera prestata nell'interesse del fallimento. C. cost. 24 marzo 1986, n. 55, ha dich. l'illeg. cost. del articolo, ove si assoggettano al reclamo al tribunale, nel termine di tre giorni decorrenti dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data della comunicazione dello stesso debitamente eseguita, i provvedimenti del giudice delegato all'amministrazione controllata con contenuto decisorio su diritti soggettivi. C. cost. 24 giugno 1986, n. 156, ha dich. l'illeg. cost. del articolo, in relazione all'art. 188 dello stesso decreto, ove assoggetta al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data di comunicazione dello stesso debitamente eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata.
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. II - Del giudice delegato
Art. 26
Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale (1)
I. Salvo che non sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio.
II. Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse.
III. Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell’avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.
IV. Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.
V. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento.
VI. Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere l’indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare; le generalità del ricorrente e l’elezione del domicilio in un comune sito nel circondario del tribunale competente; la determinazione dell’oggetto della domanda; l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo e le relative conclusioni; l’indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
VII. Il presidente del collegio nomina il giudice relatore e fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio, assegnando al reclamante un termine per la notifica al curatore ed ai controinteressati del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. Tra la notifica e l’udienza devono intercorrere non meno di dieci giorni liberi e non più di venti; il resistente, almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata, deposita memoria difensiva contenente l’indicazione dei documenti prodotti.
VIII. Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi gli interessati che intendono intervenire nel giudizio.
IX. Nel corso dell’udienza il collegio, sentiti il reclamante, il curatore e gli eventuali controinteressati, assume, anche d’ufficio, le informazioni ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei suoi componenti.
X. Entro trenta giorni dall’udienza di convocazione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.
(1) Articolo sostituito dall’art. 23 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. II - Del giudice delegato
Art. 26
Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale (1)
I. Salvo che [...] sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio. (CCII)
II. Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse. (CCII)
III. Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest’ultimo ha emesso il provvedimento. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione. (CCII)
IV. Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria. (CCII)
V. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento. (CCII)
VI. Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare; (CCII)
2) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito; (CCII)
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni; (CCII)
4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. (CCII)
VII. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso. (CCII)
VIII. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto. (CCII)
IX. Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni. (CCII)
X. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte d’appello, e depositando una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. (CCII)
XI. L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste. (CCII)
XII. All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d’ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente. (CCII)
XIII. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.
(CCII)
(1) Articolo sostituito dall’art. 3 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).