Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO VI - Disposizioni penali
Capo IV - Disposizioni di procedura
Capo IV - Disposizioni di procedura
Art. 238
Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento
I. Per i reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224 l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17. (CCII)
II. È iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta. (CCII)