Legge Fallimentare e Massimario
Capo III - Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa
Art. 237
Liquidazione coatta amministrativa
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo. (CCII) [solo per utenti Premium]
II. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230. (CCII) [solo per utenti Premium]
III. Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230. (CCII) [solo per utenti Premium]
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(1) Comma aggiunto dall'art. 100 del D.Lgs. 16 novembre 2015 n. 18, entrato in vigore il 16 novembre 2015, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.