Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO VI - Disposizioni penali
Capo III - Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa

Art. 236

Concordato preventivo, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. (CCII)

II. Nel caso di concordato preventivo, si applicano:

1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società; (CCII)

2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore; (CCII)

3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo; (CCII)

4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori. (CCII)

III. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonche' nel caso di omologazione di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis quarto comma, terzo e quarto periodo, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4). (1) (CCII)

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(1) Coma sostituito dall'art. 20 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 come converito dalla legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147. La modifica si applica dalla data del 25 agosto 2021, di entrata in vigore del presente decreto.


GIURISPRUDENZA


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