Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO VI - Disposizioni penali
Capo II - Dei reati commessi da persone diverse dal fallito

Art. 233
Mercato di voto

I. Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103. (CCII)

II. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate. (CCII)

III. La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito. (CCII)