Legge Fallimentare e Massimario
Capo I - Dei reati commessi dal fallito
Art. 217-bis
Esenzioni dai reati di bancarotta (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis o del piano
di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo
di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della
legge 27 gennaio 2012, n. 3, (1) nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies. (2)
(CCII)
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(1) L'art. 18 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, ha sostituito le parole "ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)" con le seguenti: "o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3. La modifica è entrata in vigore il 19 dicembre 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione citata.
(2) Periodo aggiunto dall'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).