Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO IV - Disposizioni penali
Capo I - Dei reati commessi dal fallito
I. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis o del piano
di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo
di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della
legge 27 gennaio 2012, n. 3, (1) nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies. (2)
(CCII)