Legge Fallimentare e Massimario
Art. 189
Adunanza dei creditori
I. Alla deliberazione dei creditori si applicano le disposizioni degli artt. 174, 175, 176, primo comma, 177, quarto comma, 178 primo, secondo e terzo comma.
II. Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati per lettera o per telegramma, purché pervenuti prima della chiusura delle operazioni.
III. La proposta del debitore è approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti, esclusi i creditori aventi diritti di prelazione sui beni del debitore.
IV. Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte cessano gli effetti del decreto di ammissione alla procedura.
Art. 189
Adunanza dei creditori (1)
(abrogato)
(1) Articolo abrogato, con effetto dal 16 luglio 2006, unitamente all'intero titolo quarto, dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, il quale ha altresì soppresso tutti i riferimenti alla amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.