Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO IV - Dell'Amministrazione controllata

Art. 187
Domanda di ammissione alla procedura

I. L'imprenditore che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 160 e vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa, può chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore a due anni.

II. La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo 161.

TITOLO IV - Dell'Amministrazione controllata

Art. 187
Domanda di ammissione alla procedura (1)



(abrogato)




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(1) Articolo abrogato, con effetto dal 16 luglio 2006, unitamente all'intero titolo quarto, dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, il quale ha altresì soppresso tutti i riferimenti alla amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.