Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO III - Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
Capo V - Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione dei debiti

Art. 182-septies

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (1)
Testo a fronte Mass. ragionato
TESTO A FRONTE

I. La disciplina di cui all’articolo 182 -bis si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell’accordo siano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici. (CCII)

II. Ai fini di cui al primo comma occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull’accordo e sui suoi effetti; (CCII)

b) l’accordo preveda la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta; (CCII)

c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75 per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria; (CCII)

d) i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali sono estesi gli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti in base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto all’alternativa liquidatoria; (CCII)

e) il debitore abbia notificato l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo. (CCII)

III. Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell’accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al secondo comma. (CCII)

IV. In nessun caso, per effetto dell’accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l’accordo possono essere imposti l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati. (CCII)

V. Quando un’impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all’articolo 182 -bis , può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera b) , del presente articolo, che gli effetti dell’accordo siano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari. (CCII)

VI. Ai fini dell’accordo non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. (CCII)

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(1) Articolo sostituito dall'art. 20 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 come modificato dalla legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147. La modifica si applica ai ricorsi di cui all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data del 25 agosto 2021, di entrata in vigore del citato decreto-legge, nonche' alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla medesima data.


GIURISPRUDENZA


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