Legge Fallimentare e Massimario
Capo V - Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione dei debiti
Art. 182-quater
Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti
Testo a fronte Mass. ragionato
TESTO A FRONTE
I. I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati [...] (1) in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111. (CCII)
II. Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato. (2) (CCII)
III. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo. (3) (CCII)
comma abrogato (4)
V. Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci, (5) sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma.
(1) La legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, ha soppresso le parole «da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,». La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).
(2) Comma sostituito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).
(3) Comma sostituito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).
(4) Comma abrogato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).
(5) La legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, ha sostituito le parole «ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori» con le parole «al secondo comma, i creditori, anche se soci,». La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).