Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO III - Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
Capo V - Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione dei debiti

Art. 182-quater

Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti
Testo a fronte Mass. ragionato
TESTO A FRONTE


I. I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati [...] (1) in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111. (CCII) [solo per utenti Premium]


II. Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato. (2) (CCII) [solo per utenti Premium]


III. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo. (3) (CCII) [solo per utenti Premium]


comma abrogato (4)


V. Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci, (5) sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma.

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(1) La legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, ha soppresso le parole «da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,». La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).

(2) Comma sostituito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).

(3) Comma sostituito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).

(4) Comma abrogato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).

(5) La legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, ha sostituito le parole «ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori» con le parole «al secondo comma, i creditori, anche se soci,». La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).


GIURISPRUDENZA


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