Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO III - Del concordato preventivoe degli accordi di ristrutturazione
Capo III - Dei provvedimenti immediati
Capo III - Dei provvedimenti immediati
Art. 170
Scritture contabili
I. Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati. (CCII)
II. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale. (CCII)