Legge Fallimentare e Massimario
Capo II - Degli effetti dell'ammissione al concordato preventivo
Art. 169
Norme applicabili
I. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 (1).
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(1) C. cost. 19 dicembre 1986, n. 300, ha dich. l'illeg. cost. del combinato disposto dell'art. 59, richiamato dal articolo, ove esclude le rivalutazioni dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo.
Capo II - Degli effetti dell'ammissione al concordato preventivo
Art. 169
Norme applicabili (1)
I. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. (1)
(1) Comma modificato dall’art. 144 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Capo II - Degli effetti dell'ammissione al concordato preventivo
Art. 169
Norme applicabili
I. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. (CCII)
II. Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento
l'impresa ammessa al concordato preventivo. (1)
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(1) Comma aggiunto dall'art. 7 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione con la L. 6 agosto 2015 n. 132 entrata in vigore il 21 agosto 2015. La modifica si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione.