Legge Fallimentare e Massimario
Capo II - Degli effetti dell'ammissione al concordato preventivo
Art. 168
Effetti della presentazione del ricorso
I. Dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
II. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.
III. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente.
Capo II - Degli effetti dell'ammissione al concordato preventivo
Art. 168
Effetti della presentazione del ricorso
I. Dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. (1)
II. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.
III. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente.
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(1) Comma modificato dall’art. 12 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
Capo II - Degli effetti dell'ammissione al concordato preventivo
Art. 168
Effetti della presentazione del ricorso
I. Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (1) e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore [...] (2) non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (3) sul patrimonio del debitore. (CCII)
II. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano. (CCII)
III. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori
concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la
data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono
inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. (4) (CCII)
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(1) L'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha sostituito le parole «presentazione del ricorso» con le parole «pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese». La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).
(2) L'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha soppresso le parole «al decreto», poste dopo le parole «creditori per titolo o causa anteriore». La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).
(3) L'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la parola «esecutive» ha aggiunto le seguenti: «e cautelari». La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).
(4) L'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha aggiunto alla fine del comma le parole «Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.». La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).