Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo XI - Del procedimento sommario

Art. 159
Concordato

I. La proposta del concordato è approvata se riporta il consenso della maggioranza di numero e di somma dei creditori che hanno diritto al voto.

II. Il giudice, accertato il concorso delle maggioranze indicate nel comma precedente e qualora ritenga tuttora conveniente il concordato, lo approva con decreto e dispone per la sua esecuzione.

III. Contro il decreto che approva o respinge il concordato non è ammesso gravame.

TITOLO II - Del fallimento
Capo XI - Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare

Art. 159
Concordato (1)



(abrogato)



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(1) Articolo abrogato dall’art. 140 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.