Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO II - Del fallimento
Capo IX - Della riabilitazione civile
Capo IX - Della riabilitazione civile
Art. 145
Condanne penali che ostano alla riabilitazione
I. In nessun caso la riabilitazione può essere concessa se il fallito è stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione prevista dalla legge penale.
II. Se è in corso il procedimento per uno di tali reati, il tribunale sospende di pronunziare sull'istanza fino all'esito del procedimento.
TITOLO II - Del fallimento
Capo IX - Della esdebitazione
Capo IX - Della esdebitazione
Art. 145
Condanne penali che ostano alla riabilitazione (1)
(abrogato)
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(1) Articolo abrogato dall’art. 129 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Le disposizioni del presente capo IX “della esdebitazione” si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data del 16 luglio 2006 (art. 19 D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169). Si riporta il testo dell’art. 19 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, il quale detta una particolare disciplina transitoria in materia di esdebitazione: «Art. 19 Disciplina transitoria in materia di esdebitazione. 1.Le disposizioni di cui al Capo IX “della esdebitazione” del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. 2.Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione può essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data.»
(1) Articolo abrogato dall’art. 129 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Le disposizioni del presente capo IX “della esdebitazione” si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data del 16 luglio 2006 (art. 19 D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169). Si riporta il testo dell’art. 19 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, il quale detta una particolare disciplina transitoria in materia di esdebitazione: «Art. 19 Disciplina transitoria in materia di esdebitazione. 1.Le disposizioni di cui al Capo IX “della esdebitazione” del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. 2.Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione può essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data.»