Legge Fallimentare e Massimario
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. II - Del concordato
Art. 131
Appello contro la sentenza
I. Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti e il fallito entro quindici giorni dall'affissione.
II. L'atto d'appello deve essere notificato al curatore, al fallito e alle parti costituite.
III. La sentenza d'appello è pubblicata a norma dell'art. 17, e il termine per ricorrere per cassazione è ridotto della metà e decorre dall'affissione.
IV. Con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato la procedura di fallimento è chiusa. (1)
(1) C. cost., con sentenza 12 novembre 1974, n. 255, ha dich. l'illeg. cost. del comma, ove, per le parti costituite, fa decorrere il termine per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo dall'affissione, anziché dalla data di ricezione della comunicazione della stessa.
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. II - Del concordato
Art. 131
Reclamo (1)
I. Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.
II. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto.
III. Il presidente designa il relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti entro sessanta giorni dal deposito, assegnando al ricorrente un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione del decreto per la notifica del ricorso e del decreto al curatore e alle altre parti; assegna altresì alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie non inferiore a trenta giorni.
IV. Il curatore dà immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell’udienza fissata.
V. All’udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d’ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede con decreto motivato.
VI. Il decreto, comunicato al debitore e pubblicato a norma dell’articolo 17, può essere impugnato entro il termine di trenta giorni avanti la corte di cassazione.
(1) Articolo sostituito dall’art. 121 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. II - Del concordato
Art. 131
Reclamo (1)
I. Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio. (CCII) [solo per utenti Premium]
II. Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale. (CCII) [solo per utenti Premium]
III. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall’articolo 18, secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). (CCII) [solo per utenti Premium]
IV. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. (CCII) [solo per utenti Premium]
V. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel fallito, nel proponente e negli opponenti. (CCII) [solo per utenti Premium]
VI. Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. (CCII) [solo per utenti Premium]
VII. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d’appello. (CCII) [solo per utenti Premium]
VIII. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. (CCII) [solo per utenti Premium]
IX. L’intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalità per queste previste. (CCII) [solo per utenti Premium]
X. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d’ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente. (CCII) [solo per utenti Premium]
XI. La corte provvede con decreto motivato. (CCII) [solo per utenti Premium]
XII. Il decreto è pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.
(CCII) [solo per utenti Premium]
(1) Articolo sostituito dall’art. 9 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).