Legge Fallimentare e Massimario
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. II - Del concordato
Art. 126
Concordato nel caso di numerosi creditori
I. Se la comunicazione prescritta dall'articolo precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari, il tribunale, sentiti il pubblico ministero e il curatore, può autorizzare il giudice delegato a disporre che la proposta di concordato, anziché comunicata singolarmente ai creditori, sia pubblicata, con le conclusioni dei pareri del curatore e del comitato dei creditori, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, eventualmente, in altri giornali.
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. II - Del concordato
Art. 126
Concordato nel caso di numerosi creditori (1)
I. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.
(CCII)
(1) Articolo sostituito dall’art. 116 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica entrata in vigore il 16 luglio 2006.